Posso chiudere prima la polizza? | L'Assicuratore risponde

La risoluzione anticipata del contratto di assicurazione è vincolata dalla presenza di specifici requisiti previsti e indicati dalla propria Compagnia

Ho necessità di chiudere il mio attuale contratto prima della scadenza annuale. Quali sono le regole da seguire?
Posta elettronica

Il quesito può sembrare banale ma nella realtà non lo è. Infatti mentre per attivare un contratto non si necessita dare delle spiegazioni (basta la presentazione dei documenti del veicolo e del proprietario/contraente - se precedentemente assicurato verrà verificata la rispondenza dell’attestato di rischio con il database gestito da ANIA), camper rivista camperisti camperlifeper poter cessare il contratto prima della sua naturale scadenza dobbiamo invece rispettare specifici requisiti previsti e indicati sulle Condizioni Generali di Assicurazione della propria polizza. I principali casi di cessazione possono essere riassunti in: trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato. Per tutti i casi il contraente/assicurato dovrà tempestivamente provvedere alla comunicazione alla propria Compagnia di Assicurazione. Contestualmente sarà necessario presentare idonea documentazione probatoria valida ai sensi di legge (per la vendita e, per le Compagnie che lo consentono, per il conto vendita del veicolo) o copia di attestazioni/certificazioni rilasciate per demolizione ed esportazione definitiva, oltre alla restituzione di certificato e Carta Verde relativi al veicolo per cui è cessato il rischio. Con la consegna della idonea documentazione, in base al proprio caso, si ha diritto alla risoluzione del contratto con relativa restituzione del premio per il periodo non usufruito al netto di imposte e SSN (Servizio Sanitario Nazionale). In questo caso da non dimenticare che farà fede la data di restituzione/consegna e non quella dell’effettiva vendita, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione. Nel caso di trasferimento di proprietà (vendita) del veicolo è possibile anche cedere il contratto al nuovo acquirente, con apposita comunicazione alla propria Agenzia/Compagnia e accettazione da parte di entrambi i soggetti (cedente e cessionario). La risoluzione del proprio contratto e il rimborso del premio non usufruito possono essere inoltre previsti anche nel caso di furto totale del veicolo. Vi sono due ulteriori possibilità per far decadere il contratto: il “diritto di ripensamento“ e il “recesso contestuale”. Mentre il primo, “diritto di ripensamento“, è riservato esclusivamente ai contratti conclusi con tecniche di vendita a distanza (il contraente ha diritto di recedere entro 14 giorni successivi dalla decorrenza/ricezione dei documenti assicurativi), il secondo, “risoluzione consensuale”, deve trovare l’accordo tra il contraente e la Compagnia di assicurazione entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto (sempre che nel periodo di validità non ci siano stati sinistri di alcun tipo). In entrambi i casi è prevista la restituzione del premio pagato e non usufruito dietro richiesta e restituzione della documentazione di polizza.

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Eleonora Toninelli

 

Redazione Camperlife