Cinture di sicurezza per il passeggero: La responsabilità del conducente del veicolo

Quando siamo tutelati e quando no. La responsabilità del conducente del veicolo

Allacciare la cintura di sicurezza è fondamentale per l’incolumità di chi guida e di chi è trasportato su un veicolo. Il Codice della strada (C.d.S.) sancisce l’obbligo di allacciare le cinture, senza effettuare nessuna distinzione tra conducente, passeggeri sui sedili anteriori e passeggeri sui sedili posteriori (o sedili dinette sui camper): quindi nessuno è esentato dall’obbligo!

Chi guida deve chiedere ai passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza...

...Anche se le sanzioni amministrative ricadono solo sui passeggeri privi di cintura di sicurezza, salvo che questi non siano minorenni: in questo caso risponde sempre e comunque il conducente. 

La multa per chi (maggiorenne) non allaccia le cinture va da 76 euro a 306 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente. Se i passeggeri senza cintura sono minorenni, il guidatore deve pagare una somma da 80 euro ad 323 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente e la stessa sanzione scatta se il bambino non è collocato sugli appositi seggiolini.

Le esenzioni

Lo stesso Codice prevede delle eccezioni (esenzioni) all’obbligo di indossare le cinture per: forze di polizia anche locali; forze armate; addetti a servizi antincendio e sanitari; istruttori di guida; addetti a servizi di vigilanza; conducenti veicoli per raccolta e trasporto di rifiuti nei centri abitati; persone affette da determinate patologie o in possesso di idonea certificazione medica attestante la determinata e specifica patologia; le donne in stato di gravidanza con idonea e specifica certificazione rilasciata dal ginecologo; passeggeri degli autobus autorizzati al trasporto pubblico.

Oltre all’aspetto, sicuramente primario e tutt’altro che trascurabile dell’incolumità, ne emerge anche un altro relativo alla richiesta risarcitoria in caso di sinistro.

La sentenza n. 21991 della Corte di Cassazione del 04/09/2019 ha stravolto la responsabilità e indennizzabilità dell’evento.

Infatti, la sentenza di Appello ha confermato il giudizio della Corte di merito, ricordando innanzitutto che l’art. 172 del C.d.S. impone l’uso delle cinture senza fare distinzioni fra seduta posteriore od anteriore del veicolo, aggiungendo che l’allacciamento consente di attenuare le conseguenze di un incidente proprio perché trattiene il corpo legato al sedile, evitando così l’impatto interno e/o la proiezione fuori dall’abitacolo. 

Chi non le usa assume automaticamente un comportamento colposo

Quindi chi non le usa assume automaticamente un comportamento colposo che influisce sulla causa e sulla portata del danno.

La stessa Cassazione inoltre specifica, revisionando e ribaltando di fatto diverse pronunce precedenti, che non si può chiamare in causa il conducente dell’auto per non aver controllato che il terzo trasportato seduto dietro avesse messo la cintura, in quanto nessuna norma specifica lo impone: nella sentenza si legge testualmente che “in tal caso infatti l’obbligo del conducente di viaggiare in sicurezza non può spingersi fino al dovere di controllare costantemente che le persone sul sedile posteriore siano sempre in regola. [….]

Non rientra nella diligenza richiesta al guidatore il controllo costante dei passeggeri sui sedili posti dietro che comporterebbe di dover distogliere lo sguardo dalla strada per girarsi di 180 gradi”.

Quindi in caso di incidente stradale si configura concorso di colpa in capo al trasportato senza cintura di sicurezza per violazione del C.d.S., mentre nessuna colpa può ricadere sul conducente (questa si configurerebbe solamente se il passeggero è trasportato sul sedile anteriore).

Sempre più rilevanza assumono pertanto le estensioni di garanzia (Rinunce di Rivalsa) anche in ambito di Responsabilità Civile Auto (la cosiddetta RCA obbligatoria Legge 990 e successive modificazioni) a tutela non solo del conducente e proprietario del veicolo ma anche di tutti i trasportati (maggiorenni o minorenni che siano). Involontariamente il credo popolare porta gli utenti a pensare che la copertura assicurativa obbligatoria sia uguale per tutti i prodotti sul mercato, concentrando l’attenzione solo sul costo. Attenzione: risparmiare sul prezzo può non esser sinonimo di tutela! 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarmi tramite la redazione di CamperLife, oppure direttamente scrivendo a

. Ringrazio per la collaborazione alla realizzazione dell’articolo Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni

Redazione Camperlife