Camper. Rca: di chi è la colpa?

Sono stato coinvolto in un incidente. Mi è arrivata offerta con concorso di colpa ex art. 2054. L’attribuzione della colpa nella Rca come avviene?

Il combinato disposto dagli art. 2054 del Codice Civile e 122 del Codice delle Assicurazioni si basa su precise definizioni di responsabilità. L’art. 2054 C.C., comma I°, prevede che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie risponde dei danni a cose o persone causati dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. 

L’onere della prova in capo al conducente è quello di dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle norme di comportamento sancite nel Codice della strada, oppure di dimostrare che il comportamento della vittima o di un terzo, tenuto conto delle concrete circostanze della viabilità, sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, il quale non poteva in nessun modo essere previsto ed evitato dal conducente, o di dimostrare che comunque il fatto si sia verificato per la scriminante del caso fortuito. Se nell’evento sono stati coinvolti due o più veicoli, il comma II° dell’art. 2054 C.C. statuisce che: “si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”: 

E’ il caso in cui, in termini giuridici, si concretizza la c.d. fattispecie della colpa-presunta, che può essere superata solamente dalla prova contraria fornita dal conducente, dimostrando che il sinistro è diretta conseguenza del comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e che l’altro si sia esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza: evidenziamo che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, il quale è comunque sempre tenuto a provare di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza.

Eccezione a quanto previsto dal comma II° dell’art. 2054 del C.C. è che non vi sia stato urto diretto tra i veicoli: tale circostanza esclude l’applicazione del principio della colpa presunta, ma non l’applicabilità della presunzione di responsabilità prevista al comma I°, in quanto questa sorge sempre a carico del conducente quando sussiste il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo. 

Concludiamo la disamina dell’art. 2054 riportando anche l’ultimo comma che testualmente statuisce: “In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”: ciò significa che il conducente/proprietario ed ogni altro responsabile in solido del mezzo, sono diretti responsabili dei danni provocati a terzi a causa di vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo, indipendentemente da una loro condotta colpevole. Sempre in termini giuridici questa si classifica come responsabilità-oggettiva e in tale ambito la causalità tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotta solamente se interviene un fattore esterno, autonomo ed esclusivo che determina da solo il verificarsi del danno facendo, così, ricadere proprio su quest’ultimo la responsabilità dell’evento.

Nell’ottica appena descritta assume rilievo quanto disciplinato dall’art. 122 dal Codice delle Assicurazioni con il quale il legislatore ha voluto rafforzare la tutela del terzo-danneggiato introducendo la disciplina dell’obbligatorietà dell’assicurazione per i veicoli (e i natanti) posti in circolazione o navigazione nel territorio dello Stato. 

Detta norma prevede l’obbligo assicurativo per tutti i veicoli a motore senza guide di rotaie, ovvero tutti quei veicoli che siano idonei a produrre danni in conseguenza della circolazione, specificando che ricorre l’obbligo assicurativo anche per un veicolo che sosti in luogo pubblico anche se in avaria ed anche se privo di parti essenziali dello stesso. 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare Eleonora Toninelli tramite la redazione di CamperLife o direttamente scrivendo a

Si ringrazia per la collaborazione alla realizzazione dell’articolo Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni

Eleonora Toninelli, Giacomo Guasconi