Lode alla Correttezza | L'avvocato dei camperisti

Un lettore si accorge di un difetto sul suo camper. Alla prima occasione lo mostra al concessionario che, insieme alla casa madre, lo ripara completamente

A giugno dello scorso anno ho acquistato un camper nuovo, non dico l’emozione. Dopo poco, ho notato alcune “onde” sul cielo della zona notte cui non ho dato peso, ripromettendomi di farle vedere al primo tagliando. Lo scorso gennaio al controllo presso il concessionario ho fatto notare il difetto che nel frattempo si era esteso anche ad altre parti del sottotetto. Il rivenditore è stato assai disponibile così come la casa costruttrice che ha riconosciuto il difetto già segnalato per veicoli dello stessa serie, impegnandosi alla riparazione che consiste nella completa sostituzione del tetto del camper. Tuttavia io non nascondo una certa preoccupazione: se l’intervento non viene eseguito a regola d’arte chi mi risarcisce il danno?
Posta elettronica

Gentile lettore, prima di tutto mi fa assai piacere dare atto della solerzia, serietà e correttezza sia del rivenditore che della casa costruttrice (di cui non riporto i nomi per non scatenare invidie) i quali, come Lei ci racconta, hannocamper camperlife rivista camper camperisti immediatamente riconosciuto il difetto e rimediato allo stesso con un intervento che – mi pare di capire – è di una certa importanza. Poi, senza dubbio, mi sembra comprensibile preferire che problemi di questo genere non si verifichino. Ma proprio per ovviare a tanto, esiste l’istituto della Garanzia del Codice del Consumo il quale mette a disposizione dei consumatori una sorta di gerarchia di rimedi ai “difetti di conformità” del bene acquistato. Il primo obbligo del rivenditore consiste nell’eliminazione del difetto mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose che deve avvenire senza spese per l’acquirente. Solo se la riparazione non sia possibile o sia eccessivamente onerosa, allora si può in primo luogo concordare con il venditore una congrua riduzione del prezzo, in linea di massima commisurata al valore che il consumatore avrebbe accettato di pagare se avesse avuto conoscenza del difetto prima dell’acquisto. Poi, nei casi più gravi, c’è il rimedio della sostituzione del bene, del veicolo, con uno identico e sempre senza spese per il consumatore, ivi compresi tutti i costi accessori, quali immatricolazione, tassa possesso, etc. In ultima analisi, è addirittura possibile risolvere il contratto, cioè restituire il camper e ottenere il rimborso del prezzo. Nel caso di specie, stante la - a mio parere - non gravità del difetto (quantunque sia richiesto un intervento particolarmente impegnativo) mi pare che trovi applicazione la prima ipotesi, quella del solo obbligo di riparazione. Riparazione che il lettore ci riferisce essere stata effettuata senza se e senza ma dal costruttore, con l’intervento del concessionario. E mi permetto di legittimamente ritenere che l’intervento, proprio perché realizzato dalla stessa casa costruttrice del camper, sarà sicuramente stato effettuato a perfetta regola d’arte, senza che possano evidenziarsi apprezzabili differenze rispetto a un veicolo privo di difetti, tali da ridurne in modo significativo il valore. Poi, solo nel caso in cui la riparazione non dovesse essere stata a perfetta regola d’arte, allora il camperista potrà avere diritto al risarcimento nei termini sopra esposti. Per qualsiasi necessità potete contattarmi tramite la segreteria CamperLife o scrivendo a avvocato@camperlife.it.

 

Redazione Camperlife