Ivan Perriera - Coordinatore Nazionale dell'Unione Club Amici (caclub@tin.it) ci ha inviato il testo della sentenza del Giudice di Pace di Sulmona con cui l'A.G. in data 2 luglio 2009 ha archiviato - annullandolo - il verbale di contravvenzione stilato dalla Polizia Municipale di Campo di Giove (Aq) in danno di un autocaravan per le violazioni ex art. 7 c. 1 e 14 del C.d.S. (divieto di sosta in zona in cui la sosta è vietata alle autocaravn su tutto il territorio comunale).
Giova sottolineare che:
il verbale è stato stilato in forza di un'Ordinanza Sindacale (la nr. 8 del 26.06.2006, che ha modificato analoga ordinanza nr. 14 del 09 giugno 2005) che stabilisce un generico divieto di sosta genrale su tutto il territorio comunale per le autocaravan. Di dette ordinanze sul sito del comune di Campo di Giove (
http://www.comunecampodigiove.it/) non v'è traccia alcuna.
Il Giudice rileva però la palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 185 del medesimo C.d.S. (con il quale il legislatore assimila le autocaravan agli altri autoveicoli meglio individuati dall'art. 54 - sia per le limitazioni che per i divieti).
Secondo quanto motivato dal Giudice naturale l'ordinanza ha creato una immotivata discriminazione che prescinde dall'attività di pernottamento.
Oltretutto il verbale è stato redatto alle ore 11.15. Altresì l'ordinanza non rispetta i contenuti vincolanti della direttiva del Ministero dei Trasporti nr. 0031543/2007 del 02 aprile 2007.
Motivazioni - queste - per le quali ha accolto il ricorso ed annullato il verbale.
La sentenza potete consultarla
cliccando qui.
Aggiungiamo che la causa è stata patrocinata dai legali dell'Unione Club Amici in seno al
progetto UCA LEX.
Considerazioni:
se il verbale fosse stato redatto alle 5.00 del mattino?
sarebbe stato trattato dal Giudice alla stessa maniera?
Per contro, se il pernottamento invece che su un camper fosse stato a bordo di una vettura, ci sarebbe stata sanzione?
Ne vogliamo parlare?