Inoltre, quando si utilizza il termine "campeggiare" si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo "stabilimento" di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita.
Cass. 1992 n. 2718L'ordinanza comunale vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta sulla strada pubblica. Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo.L'ordinanza comunale, in altri termini, pone il divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi, anche se tale divieto è espressamente formulato con riferimento ad uno specifico autoveicolo (auto-caravan) attrezzato per essere adibito all'alloggio delle persone.Non sussiste pertanto la lamentata discriminazione tra l'auto-caravan e tutti gli altri autoveicoli elencati nel citato art. 26.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574 Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale....Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle autocaravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, «se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo», non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati.È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato.
Per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S. laddove si ribadisce che deve avvenire "senza" occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, la condotta deve essere sanzionata.
Alla luce di quanto sopra il richiamo del combinato degli artt. 6, 7 e 185 del CDS, nel testo dell'ordinanza in questione, appare non appropriato al fine di limitare la sosta alle autocaravan, in quanto il medesimo art. 185 stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, ed in particolare al secondo comma che" la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non appoggia sul suolo salvo che con le ruote ....... ".
Anche i richiami all'art, 1 del DM 5 agosto 2008, e all'art. 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, probabilmente si presentano pertinenti al fine di evitare il campeggio alle autocaravan, ma l'utilizzo di tali norme non trova una giustificazione giuridica nel volere vietare la "sosta" delle autocaravan, in quanto questa, come è noto, è un momento della circolazione stradale.
Dal testo dell'Ordinanza de qua si evince la previsione del divieto di sosta agli autocaravan anche nelle "aree private". A tale riguardo, si fa presente che l'art. 2, comma 1, del Codice della strada, nel definire la strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni,dei veicoli e degli animali", implicitamente individua l'ambito applicativo del medesimo Codice.
Da ciò si deduce che una eventuale regolamentazione della sosta, previa utilizzo del Codice della strada, è consentita solamente sulle strade pubbliche ovvero sulle strade private aperte ad uso pubblico, escludendo a priori le strade private precluse al pubblico passaggio.
Infine, alla luce di quanto sopra, e considerato l'ambito applicativo della regolamentazione in oggetto, appare illogica nonché illegittima l'applicazione di sanzioni che non siano quelle contemplate dal Codice della strada, ed inoltre non sembra neppure possibile notificare agli utenti della strada i contenuti prescrittivi contemplati nell'Ordinanza in esame in quanto una segnaletica stradale di questo tipo non è contemplata dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice stesso.
Per quanto sopra, se l'Ordinanza in questione risulta tuttora in vigore, si invita codesta Amministrazione a provvedere alla revoca della medesima e alla eventuale rimozione della segnaletica apposta, ovvero alla sua rettifica in conformità alle disposizioni sopra riportate.
Si ricorda altresì che la presente nota è predisposta dal Ministero scrivente per i poteri di direttiva ed interpretazione in materia dì circolazione stradale, conferitegli dall'articolo 5 del Codice della strada, cui gli enti proprietari delle strade devono uniformarsi.
Perché allora vuol dire che se io sono un autolesionista tu sei proprio un coglione se non capisci che io il mio camper me lo godo ma del tuo non c'è certezza.
Il Prefetto di Sassari ha accolto il ricorso contro una contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Stintino nel luglio 2011 per la violazione dell'art. 7/14° del vigente C.D.S. (sosta del camper in luogo ove era permesso solo ad autovetture, motocicli e ciclomotori).Per chi ne fosse interessato il testo della sentenza e' disponibile in http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=114
Scusa, ma non riesco ad aprirlo... Visto che la cosa mi interessa molto (abito a Sassari e vado spesso a Stintino) potresti gentilmente mandarmelo in mp? grazie!
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